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Competenze

Il Garante:

  • riceve segnalazioni circa violazioni di norme a tutela dei minori ed interviene con le istituzioni coinvolte;​
  • collabora con enti ed istituzioni che si occupano di minori, ad esempio la scuola, le unità di offerta sociali e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, i Comuni e i Garanti comunali, ove istituiti;​
  • può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove sussistano fattori di rischio o di danno per i minori, nonché presso le autorità competenti per assicurare il rispetto delle procedure e dei tempi di definizione;​
  • può segnalare alle autorità competenti i fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione dei minori di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni;​
  • vigila sull'attività delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, visitando le strutture in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia, segnalando le situazioni  a rischio o non conformi; ​
  • può formulare proposte ed esprimere pareri non vincolanti su atti di indirizzo regionali riguardanti i minori;​
  • collabora con i Comuni, le Questure, le Prefetture e i Tribunali  per le questioni che riguardano i minori stranieri non accompagnati (MSNA); ​
  • seleziona e forma i cittadini che si candidano a tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati (MSNA);​
  • svolge attività di programmazione, confronto e partenariato, con l'ausilio della Commissione Consultiva costituita con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 2 del 9 giugno 2021;​
  • promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni e si coordina con le altre figure di garanzia regionali e con l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA) che opera a livello nazionale;​
  • promuove iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, anche attraverso i diversi canali di comunicazione.​

Nell'ambito delle sue funzioni, il Garante può comunicare alle autorità competenti le situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario, verificare l'adempimento, nei termini fissati dai decreti dei tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti dei comuni, delle province e delle aziende sanitarie locali (ASL), raccomanda alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa, segnala eventuali condotte omissive dei servizi sociali territoriali o delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie autorizzate o accreditate.

Il Garante non può:​

  • intervenire nel merito delle disposizioni dell’Autorità giudiziaria;​
  • svolgere funzioni di avvocato di parte;​
  • rappresentare il minore e gli altri segnalanti in giudizio o fornire consulenze legali;​
  • regolare controversie;​
  • annullare i provvedimenti amministrativi o adottarne in sostituzione di organi o uffici;​
  • esprimersi in merito alle scelte politiche dell'Amministrazione regionale e statale;​
  • effettuare perizie.​